domenica 2 dicembre 2012

Legalink - newsletter novembre 2012


Ho necessità di utilizzare un lavoratore già assunto a tempo determinato per le medesime mansioni per le quali è già stato impiegato in azienda, ma non è ancora spirato il lasso temporale previsto dalla recente riforma. Posso assumerlo con contratto di somministrazione a tempo determinato? 

“Il periodo di necessaria vacanza tra due contratti a termine, previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 368/2011, periodo, tra l’altro, portato a 60 e 90 giorni, secondo la durata del primo rapporto, in base alla recente modifica introdotta dalla riforma del mercato del lavoro, non si applica alla disciplina del contratto di lavoro dei dipendenti in somministrazione a tempo determinato. Da ciò ne deriva che per rispondere ad una non programmata esigenza di reimpiego di una risorsa già assunta con contratto a termine, si può fare ricorso all’istituto della somministrazione.
A questo proposito, però, occorre tener conto della recente modifica in merito al computo del periodo massimo di impiego del contratto a tempo determinato. Infatti la riforma ha esteso a tutti i settori la regola, già prevista da alcuni contratti collettivi, in virtù della quale occorre includere anche i periodi di missione in regime di somministrazione a tempo determinato, ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi previsto dall’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 (in merito vedasi anche Circ. Min. Lav. n. 18/2012 e Risp. Interp. Min. lav. n. 32/2012).
Si noti peraltro che la recente riforma normativa non ha abrogato i precedenti limiti di utilizzo previsti dai vari contratti collettivi, aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro e/ o l’uso promiscuo di quest’ultimo istituto e del contratto a tempo determinato, sicché con riferimento a tale ultimo aspetto, devono ad oggi ritenersi vigenti entrambi i regimi temporali.”

 Avv. Andrea Bonanni Caione

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