venerdì 22 marzo 2013

Legalink - newsletter marzo 2013


Esistono obblighi di comunicazione ai sindacati in capo alle aziende che intendono avvalersi della somministrazione di lavoro?

Avv Andrea Bonanni Caione
All’interno delle previsioni dedicate ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, il Legislatore del 2006 ha riconosciuto alle organizzazioni sindacali un potere di controllo, sebbene indiretto, sulle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro.
L’art. 24, comma 4, D.Lgs. 276/2003 contempla l’obbligo, in capo all'utilizzatore, di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il numero ed i motivi che giustificano tale opzione contrattuale.
Tale comunicazione deve essere inoltrata antecedentemente alla stipula del contratto di somministrazione o, in caso di necessità o di urgenza, entro i cinque giorni successivi. Ogni 12 mesi, inoltre, l’utilizzatore deve comunicare, anche avvalendosi delle strutture della associazione datoriale cui aderisce o conferisce mandato, il numero, la durata e le causali a sostegno dei contratti di somministrazione conclusi, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati. (Avv. Andrea Bonanni Caione)

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