Ho
necessità di utilizzare un lavoratore già assunto a tempo determinato per le
medesime mansioni per le quali è già stato impiegato in azienda, ma non è
ancora spirato il lasso temporale previsto dalla recente riforma. Posso
assumerlo con contratto di somministrazione a tempo determinato?
“Il
periodo di necessaria vacanza tra due contratti a termine, previsto dall’art. 5,
comma 3, d.lgs. n. 368/2011, periodo, tra l’altro, portato a 60 e 90 giorni,
secondo la durata del primo rapporto, in base alla recente modifica introdotta
dalla riforma del mercato del lavoro, non si applica alla disciplina del
contratto di lavoro dei dipendenti in somministrazione a tempo determinato. Da
ciò ne deriva che per rispondere ad una non programmata esigenza di reimpiego di
una risorsa già assunta con contratto a termine, si può fare ricorso all’istituto della
somministrazione.
A
questo proposito, però, occorre tener conto della recente modifica in merito al
computo del periodo massimo di impiego del contratto a tempo determinato.
Infatti la riforma ha esteso a tutti i settori la regola, già prevista da
alcuni contratti collettivi, in virtù della quale occorre includere anche i
periodi di missione in regime di somministrazione a tempo determinato, ai fini
della determinazione del periodo massimo di 36 mesi previsto dall’art. 5, comma
4 bis, d.lgs. n. 368/2001 (in merito vedasi anche Circ. Min. Lav. n. 18/2012 e
Risp. Interp. Min. lav. n. 32/2012).
Si
noti peraltro che la recente riforma normativa non ha abrogato i precedenti
limiti di utilizzo previsti dai vari contratti collettivi, aventi ad oggetto la
somministrazione di lavoro e/ o l’uso promiscuo di quest’ultimo istituto e del
contratto a tempo determinato, sicché con
riferimento a tale ultimo aspetto, devono ad oggi ritenersi vigenti entrambi i
regimi temporali.”
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