tratto da NewsLetter "LAB LAW" - marzo 2015
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sabato 4 aprile 2015
venerdì 22 marzo 2013
Legalink - newsletter marzo 2013
Esistono obblighi di comunicazione ai sindacati in capo
alle aziende che intendono avvalersi della somministrazione di lavoro?
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| Avv Andrea Bonanni Caione |
All’interno
delle previsioni dedicate ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, il
Legislatore del 2006 ha riconosciuto alle organizzazioni sindacali un potere di
controllo, sebbene indiretto, sulle modalità di esercizio dell’attività di
somministrazione di lavoro.
L’art.
24, comma 4, D.Lgs. 276/2003 contempla l’obbligo,
in capo all'utilizzatore, di comunicare alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali o, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il numero
ed i motivi che giustificano tale opzione contrattuale.
Tale
comunicazione deve essere inoltrata antecedentemente
alla stipula del contratto di somministrazione o, in caso di necessità o di
urgenza, entro i cinque giorni successivi. Ogni 12 mesi, inoltre, l’utilizzatore
deve comunicare, anche avvalendosi delle strutture della associazione datoriale
cui aderisce o conferisce mandato, il numero, la durata e le causali a sostegno
dei contratti di somministrazione conclusi, nonché il numero e la qualifica dei
lavoratori somministrati. (Avv. Andrea Bonanni Caione)
domenica 2 dicembre 2012
Legalink - newsletter novembre 2012
Ho
necessità di utilizzare un lavoratore già assunto a tempo determinato per le
medesime mansioni per le quali è già stato impiegato in azienda, ma non è
ancora spirato il lasso temporale previsto dalla recente riforma. Posso
assumerlo con contratto di somministrazione a tempo determinato?
“Il
periodo di necessaria vacanza tra due contratti a termine, previsto dall’art. 5,
comma 3, d.lgs. n. 368/2011, periodo, tra l’altro, portato a 60 e 90 giorni,
secondo la durata del primo rapporto, in base alla recente modifica introdotta
dalla riforma del mercato del lavoro, non si applica alla disciplina del
contratto di lavoro dei dipendenti in somministrazione a tempo determinato. Da
ciò ne deriva che per rispondere ad una non programmata esigenza di reimpiego di
una risorsa già assunta con contratto a termine, si può fare ricorso all’istituto della
somministrazione.
A
questo proposito, però, occorre tener conto della recente modifica in merito al
computo del periodo massimo di impiego del contratto a tempo determinato.
Infatti la riforma ha esteso a tutti i settori la regola, già prevista da
alcuni contratti collettivi, in virtù della quale occorre includere anche i
periodi di missione in regime di somministrazione a tempo determinato, ai fini
della determinazione del periodo massimo di 36 mesi previsto dall’art. 5, comma
4 bis, d.lgs. n. 368/2001 (in merito vedasi anche Circ. Min. Lav. n. 18/2012 e
Risp. Interp. Min. lav. n. 32/2012).
Si
noti peraltro che la recente riforma normativa non ha abrogato i precedenti
limiti di utilizzo previsti dai vari contratti collettivi, aventi ad oggetto la
somministrazione di lavoro e/ o l’uso promiscuo di quest’ultimo istituto e del
contratto a tempo determinato, sicché con
riferimento a tale ultimo aspetto, devono ad oggi ritenersi vigenti entrambi i
regimi temporali.”
lunedì 8 ottobre 2012
Legalink - settembre 2012
Nell'ambito di un piano di contenimento dei costi, ho necessità di licenziare un dipendente per soppressione del posto di lavoro, anche se alcune delle mansioni che prestava saranno assegnate ad altro personale già in forza all'azienda. Il licenziamento è illegittimo?
" La recente sentenza Cass. 6 luglio 2012 n. 11402 ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante - nella impossibilità di una diversa collocazione del dipendente - il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta e definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale. Se ne deduce, fatto salvo un migliore approfondimento della fattispecie, che il licenziamento da irrogare non pare essere illegittimo."
Avv. Andrea Bonanni Caione
tratto da newsletter settembre 2012
venerdì 21 settembre 2012
Legalink - newsletter luglio 2012
A causa di alcune criticità aziendali avrei necessità di attivare un servizio di videosorveglianza. Si commette reato se si avvia il controllo senza accordo con le rappresentanze sindacali?
In caso di videosorveglianza dei lavoratori, il datore di lavoro non commette reato se ha fatto firmare un apposito documento autorizzativo, espressione della volontà dei lavoratori stessi e del loro assenso alla esistenza dell’impianto di controllo.
Ciò anche in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali. Secondo la giurisprudenza, infatti, se è vero che la disposizione di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori mira a “tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro, e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti”.
Avv. Andrea Bonanni Caione.
Legalink - newsletter maggio 2012
Ho necessità di assumere per far fronte ad un picco produttivo.
È legittimo a suo parere il ricorso alla somministrazione di lavoro con indicazione generica della causale?
Nel disciplinare la tematica della causali che giustificano il ricorso alla somministrazione di manodopera ex D.Lgs. 276/2003, il Legislatore ha previsto il ricorso a tale strumento di flessibilità in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La questione è da sempre al centro di un intenso dibattito che, fino ad oggi, ha trovato la giurisprudenza di merito pressoché unanime nel negare all’impresa la possibilità di ricorrere allo strumento della somministrazione adducendo causali generiche. Sul punto è però recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 2521/2012 ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità del ricorso alla somministrazione, che il datore di lavoro individui la causalità ivi sottesa in senso ampio, ovvero senza scendere nello specifico particolare e ha, quindi, ritenuto che l’esigenza di far fronte a “picchi di attività” sia sufficiente a giustificare il ricorso alla somministrazione. Ferma restando, in ogni caso, la necessità di dimostrare la sussistenza delle ragioni che inducono l’impresa a ricorrere al contratto commerciale in questione, la citata pronuncia consente di aprire un varco verso un utilizzo più snello di questo fondamentale strumento di flessibilità.
Avv. Andrea Bonanni Caione
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