Esistono obblighi di comunicazione ai sindacati in capo
alle aziende che intendono avvalersi della somministrazione di lavoro?
Avv Andrea Bonanni Caione |
All’interno
delle previsioni dedicate ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, il
Legislatore del 2006 ha riconosciuto alle organizzazioni sindacali un potere di
controllo, sebbene indiretto, sulle modalità di esercizio dell’attività di
somministrazione di lavoro.
L’art.
24, comma 4, D.Lgs. 276/2003 contempla l’obbligo,
in capo all'utilizzatore, di comunicare alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali o, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il numero
ed i motivi che giustificano tale opzione contrattuale.
Tale
comunicazione deve essere inoltrata antecedentemente
alla stipula del contratto di somministrazione o, in caso di necessità o di
urgenza, entro i cinque giorni successivi. Ogni 12 mesi, inoltre, l’utilizzatore
deve comunicare, anche avvalendosi delle strutture della associazione datoriale
cui aderisce o conferisce mandato, il numero, la durata e le causali a sostegno
dei contratti di somministrazione conclusi, nonché il numero e la qualifica dei
lavoratori somministrati. (Avv. Andrea Bonanni Caione)
Nessun commento:
Posta un commento